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Il caolino è pericoloso? Cosa dicono davvero la norma e i certificati

Ogni tanto torna a circolare, tra olivicoltori, tecnici di settore e nei gruppi social, una domanda a cui teniamo dare risposta: “ma il caolino è pericoloso?”.

A volte si tratta di una preoccupazione legittima su cosa si distribuisce sulle drupe, ma altre volte rischia di trasformarsi in un’affermazione che diffonde un sospetto e merita dunque una verifica.

Per dare una risposta seria servono due cose concrete: la norma che definisce cos’è un corroborante e i certificati che dicono, numeri alla mano, cosa c’è davvero nel sacco.

Cos’è (giuridicamente) un corroborante

Il caolino che usiamo in olivicoltura non è un fitofarmaco: è un corroborante, ovvero un “potenziatore delle difese delle piante”. È una categoria tutta italiana: il regolamento europeo sul biologico (Reg. CE 834/2007, oggi Reg. UE 2018/848) fa da cornice — è l’art. 9 che dà agli Stati membri la facoltà di ammettere prodotti non elencati a livello UE per la difesa delle piante — ma sono i decreti nazionali a definire e ammettere i corroboranti: DPR 290/2001 (art. 38), come modificato dal DPR 55/2012, con l’elenco delle tipologie stabilito prima dal DM 6793/2018 e oggi dal DM 229771/2022, che lo abroga e sostituisce integralmente.

Nell’elenco il caolino rientra nella tipologia “Polvere di pietra o di roccia”: un prodotto ottenuto “dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata”, e “esente da elementi inquinanti”. Macinazione meccanica, composizione dichiarata, assenza di inquinanti: è su questi tre punti che si gioca il discorso sicurezza.

Non tutti i caolini sono uguali

Qui nasce gran parte della confusione: si parla di “caolino” come fosse un’unica cosa, mentre in commercio convivono prodotti diversi. Il caolino naturale è lavorato solo meccanicamente. Il delaminato — quello che produciamo noi — separa fisicamente le lamelle del cristallo, attraverso un processo meccanico che lascia intatta la struttura chimica della caolinite.

Il calcinato, invece, subisce un trattamento termico che ne modifica la chimica per stadi: già intorno ai 500–600 °C perde l’acqua di struttura (deidrossilazione) e diventa metacaolino amorfo, fino alla formazione di mullite a temperature più alte. In ogni caso la struttura di partenza non c’è più.

La differenza conta: naturale e delaminato sono “macinazione meccanica” e rientrano nella definizione di corroborante; il calcinato è una trasformazione chimica e segue un’altra strada normativa — spesso quella dei prodotti registrati come fitofarmaci.

Si tratta di prodotti diversi, con cornici giuridiche differenti. Confonderli alimenta proprio il sospetto da verificare.

Inerte chimicamente, attivo fisicamente

Capita di leggere che “il caolino non è poi così inerte”. Questa affermazione va presa sul serio: nessuna argilla è inerte al 100%. Ma diamo la misura: la capacità di scambio cationico della caolinite — quanto un minerale “reagisce” trattenendo e cedendo ioni — è dell’ordine di 3–15 meq/100 g. Per confronto, altri alluminosilicati come le zeoliti già diffuse in agricoltura tipo la clinoptilolite (180–250) e la chabasite (oltre 300, usata come ammendante e concime a lento rilascio) la superano di decine di volte: eppure a nessuno viene in mente di chiamarle “pericolose”. Segno che l’alta reattività chimica è una proprietà, non un sinonimo di rischio — e la caolinite è tra le argille meno reattive in assoluto.

Tradotto: il caolino è sostanzialmente inerte sul piano chimico (insolubile, non rilascia nutrienti — per questo è corroborante e non fertilizzante) e attivo sul piano fisico, come barriera, schermo alla luce e regolatore dell’umidità.

Non a caso, quando nel 2022 il caolino finì sotto la lente in una rassegna sui coformulanti dei fitofarmaci, le impurezze segnalate (silice cristallina) erano “nei materiali poco controllati”, e l’allarme rientrò: il problema è il controllo di qualità, non il caolino in sé.

La norma chiede “esente da inquinanti”, noi scegliamo di mettere i numeri

La definizione di corroborante impone l’assenza di inquinanti ma non fissa nel decreto le soglie numeriche: quelle si leggono nelle normative di settore. Per questo certifichiamo, con tre garanzie verificabili.

Diossine. Le facciamo analizzare da un laboratorio tedesco indipendente: l’ultimo dato è 0,09 ng/kg, a fronte di una soglia di 0,5 ng/kg per l’uso in ambito alimentare — circa un quinto del limite. Dichiarazione di conformità aggiornata ad aprile 2024.

Silice libera respirabile. In scheda tecnica dichiariamo un contenuto inferiore all’1%, soglia sotto la quale, per la classificazione europea CLP, la silice cristallina respirabile non fa scattare la classificazione di pericolo della miscela (rischio silicosi). È per questo che il nostro caolino non è classificato come prodotto “pericoloso” e in etichetta il simbolo di pericolo non è previsto.

Attenzione però a non confondere questo dato di composizione — quanta silice libera c’è nel sacco — con il limite di esposizione in aria, cioè quanta polvere di silice un lavoratore può respirare: 0,1 mg/m³ come media su otto ore (D.Lgs. 81/2008, all. XLIII).

I due valori non si convertono l’uno nell’altro, ma sono legati: meno silice libera contiene il materiale, meno ne finisce nell’aria. Il limite di 0,1 mg/m³ nasce per l’esposizione cronica in stabilimento, situazione ben diversa dall’uso in agricoltura in un campo all’aperto, dove il caolino si applica in sospensione acquosa, poche volte a stagione e utilizzando i DPI quando si maneggia la polvere.

Contatto con gli alimenti. Dallo scorso anno abbiamo aggiunto la certificazione di idoneità al contatto con gli alimenti, rilasciata da un istituto tedesco indipendente sulla base degli standard di riferimento europei (raccomandazioni BfR) e statunitensi (FDA). Per il caolino “filler” non esiste un marchio UE armonizzato, quindi non vendiamo questa garanzia per più di quello che è; ma grazie al mutuo riconoscimento è un riferimento solido in tutta Europa. Una garanzia in più per chi lo distribuisce su olive, frutta e ortaggi.

Fare chiarezza con i numeri

A questo punto, messe insieme, le carte raccontano una storia diversa: il nostro caolino sta ampiamente sotto le soglie su diossine e silice; è esente dalla registrazione REACH (allegato V), non è classificato pericoloso ai sensi del CLP e in etichetta riporta che “non è nocivo per l’uomo”. La composizione dichiarata è semplice: 100% caolino ottenuto esclusivamente tramite procedimento meccanico, privo di additivi ed esente da elementi inquinanti.

E sul piano normativo il cerchio si chiude: un’argilla pura, macinata solo meccanicamente e usata come barriera fisica, non risponde alla definizione di fitofarmaco — per esserlo servirebbero una sostanza attiva autorizzata e una registrazione ai sensi del Reg. CE 1107/2009. Il caolino acquista rilievo fitosanitario solo in coformulazione con una sostanza attiva: ma allora si parla di un altro prodotto e di un’altra classificazione.

Fare le cose sul serio è una scelta

Niente di tutto questo era obbligatorio. La norma chiede “esente da inquinanti” e si ferma lì; le analisi su diossine, silice e contatto alimentare le abbiamo aggiunte noi, perché crediamo che fare azienda in modo etico significhi mettere a disposizione i numeri prima ancora che qualcuno li chieda. Il “mito” della pericolosità del caolino non si combatte con un altro slogan, ma con la trasparenza: leggere la norma, leggere i certificati, e distinguere un prodotto controllato da un materiale qualsiasi.

Se vuoi approfondire la documentazione tecnica del nostro caolino, o capire come inserirlo nella strategia del tuo oliveto, scrivici: condividiamo volentieri schede, certificati e l’esperienza di campo.

Domenico Bucca — Clay & Clay Srl, divisione agricoltura

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